Lo Statuto della DDDance School ASD

ART. 1 – Denominazione e sede

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile è costituita “DDDANCE SCHOOL – Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “DDDANCE SCHOOL ASD”, associazione senza finalità di lucro che riunisce tutti i cittadini i quali volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. 

2. L’Associazione “DDDANCE SCHOOL – Associazione Sportiva Dilettantistica” ha la propria sede in Chiavenna (SO).

ART. 2 – Finalità

L’associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale a carattere volontario e democratico, non ha scopi di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, culturali e ricreativi.

ART. 3 – Oggetto sociale

1. L’associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica anche nell’organizzare e partecipare a stage, saggi, concorsi di danza, manifestazioni competitive/agonistiche, con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina della danza.

2. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle sportive principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e siano deliberate dal Consiglio Direttivo. L’associazione potrà altresì effettuare qualsivoglia operazione finanziaria finalizzata alla locazione, acquisto, costruzione o ristrutturazione di locali da adibire allo svolgimento delle attività istituzionali del sodalizio.

ART. 4 – Soci e tesserati

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli a condizione che il sodalizio non si configuri come associazione di secondo livello.

3. I soci si distinguono in:

a) soci ordinari praticanti;

b) soci minorenni;

c) soci ordinari non praticanti.

4. Possono acquisire la qualifica di socio ordinario praticante i soci maggiori di età che svolgono attività sportive come atleti o come istruttori, allenatori, direttori, responsabili di settore.

5. I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso dei genitori. Ai minori non è riconosciuto il diritto di voto in assemblea ma il diritto di partecipazione e di parola. Gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

6. Sono soci ordinari non praticanti i soci maggiorenni che non intendono praticare l’attività sportiva ivi inclusi i genitori di soci minorenni che avranno presentato domanda di ammissione.

7. Assumono la qualità di tesserati dell’Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall’Associazione medesima, condividendone le finalità.

8. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L’adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 5 – Modalità di adesione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.

La domanda di ammissione può essere accettata da ogni singolo componente il Consiglio Direttivo in quanto delegato disgiuntamente che la comunica anche verbalmente al diretto interessato. Qualora il Consigliere ritenga che non sussistano le condizioni di ammissione dovrà sottoporre la questione alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che in ogni caso dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell’aspirante socio.

All’atto dell’accettazione della domanda di ammissione e del versamento del contributo associativo annuale, si perfeziona il rapporto associativo. 

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

– ad esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta scritta formulata ad un componente del Consiglio Direttivo. 

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento del contributo associativo.

ART. 7 – Recesso e esclusione

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Quota e contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 8 – Criteri e procedure di esclusione

1. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale previo sollecito anche collettivo al versamento;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

2. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del comma precedente, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo

ART. 9 – Fondo comune

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 10 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale ha la durata di un anno ed ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati. 

Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 11 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
  2. il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
  3. il Collegio dei revisori dei conti qualora eletto.

ART. 12 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. 

L’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Il ricorso a tale modalità di funzionamento viene di volta in volta deliberato e disciplinato dal Consiglio Direttivo anche in relazione all’ordine del giorno da affrontare.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Vige il principio di una testa un voto. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Nell’Assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati minorenni sono rappresentati con diritto di voto dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

ART. 13 – Assemblea ordinaria: funzioni

L’assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti secondo il principio di libera eleggibilità;

c) revoca eventualmente il mandato elettivo ed esercita azioni di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi elettivi;

d) approva il programma delle attività;

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

f) approva gli eventuali regolamenti.

ART. 14 – Assemblea ordinaria: convocazioni e quorum

L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. 

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

ART. 15 – Assemblea straordinaria

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, per deliberare in materia di fusione, scissione e trasformazione in materia di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Per deliberare sulle altre materie di competenza dell’assemblea straordinaria, in prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati e delibera con il voto dei tre quarti dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita alla presenza di 1/5 dei soci e delibera con il voto dei tre quarti dei presenti.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

ART. 16 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri scelti tra gli associati tra persone che non presentino cause di incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti del CONI, CIP e degli organismi sportivi affilianti.

I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando vi sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei membri.

La convocazione può essere fatta verbalmente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. 

Spetta, pertanto, al Consiglio:

  1. delegare specifiche funzioni ai suoi componenti;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  3. redigere il bilancio consuntivo;
  4. predisporre i regolamenti interni;
  5. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
  6. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati anche disgiuntamente;
  7. deliberare sulla costituzione e scioglimento di Sezioni Sportive autonome dell’associazione;  
  8. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione ivi inclusa la nomina del direttore artistico;

e compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

ART. 17 – Decadenza dei Consiglieri

Se viene meno la maggioranza dei membri, del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla elezione dei mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato conferito all’originario Consiglio Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 18 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.  

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 19 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto.

Redige la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo prima dell’approvazione da parte dell’assemblea.

ART. 20 – Il Direttore artistico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Artistico allo scopo di curare la promozione delle attività della danza, coordinare gli insegnanti che collaborano con l’associazione, progettare iniziative e manifestazioni sportive dilettantistiche nel settore della danza.

L’incarico di Direttore artistico può essere anche retribuito nelle forme ritenute più corrette, avuto riguardo sia all’impegno richiesto che alla condizione lavorativa individuale della persona prescelta. 

L’incarico di Direttore artistico è compatibile con l’espletamento di cariche elettive all’interno del sodalizio.

ART. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. 

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva in quanto finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 22 – Rinvii

L’associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, si affilia ad una o più Federazioni Sportive Nazionali e/o a Discipline sportive associate e/o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’affiliazione comporta l’impegno a conformarsi agli Statuti, ai Regolamenti ed ai provvedimenti dell’organizzazione sportiva cui si è affiliata così come alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del CIP e del C.I.O. 

L’associazione può deliberare – attraverso il Consiglio Direttivo – di affiliarsi ad altri Enti che promuovano le finalità istituzionali del sodalizio. L’affiliazione comporta l’impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed i provvedimenti dell’Ente affiliante. 

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo sportivo.